Contratto di convivenza

Crea subito il tuo contratto di convivenza ai sensi della legge 76/2016

Tutela te e il tuo partner con un contratto di convivenza

Regola i rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto, uniti  stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Uno strumento utile di tutela reciproca alternativo al matrimonio o all’unione civile, o per prepararsi ad essi.

L

a legge n. 76/2016 stabilisce la facoltà per i conviventi di fatto di disciplinare i rapporti patrimoniali della vita in comune, mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Con il contratto di convivenza le parti possono regolamentare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, calibrata secondo le sostanze e le capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno dei conviventi, oppure la scelta del regime di comunione legale dei beni, in analogia a quanto avviene per il matrimonio.

Non possono contenere

Non possono contenere clausole relative ai figli nati dall’unione dei due contraenti, poichè la materia relativa alla prole è sottratta all’autonomia negoziale delle parti e regolamentata da apposite norme, nè possono contenere disposizioni di carattere morale tra cui i doveri di fedeltà, assistenza morale, coabitazione che, in caso di violazione, non sarebbero sanzionabili.

Scioglimento

Tra le cause di scioglimento del contratto di convivenza rientrano il matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi ed un terzo, l’accordo tra le parti che deve avere la stessa forma del contratto, il recesso unilaterale che deve essere notificato all’altra parte e la morte di uno dei conviventi,

Forma

Quanto alla forma dei contratti di convivenza, questa è la forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o da avvocato che ne certifica la conformità alle norme imperative o all’ordine pubblico.

REQUISITI DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA. PER SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO:

I conviventi devono essere maggiorenni
Devono essere uniti da uno stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
Non devono essere legati da un precedente vincolo matrimoniale o di unione civile
Non devono essere legati da rapporti di parentela, affinità o adozione
Devono coabitare nella stessa dimora, con iscrizione nel registro dell’anagrafe civile del Comune di residenza
La convivenza, anche se sorta sotto i migliori auspici e anche se non ce lo auguriamo, potrebbe cessare , perciò è meglio stabilire in anticipo e di comune accordo come dividere i beni comuni, in modo da prevenire discussioni, litigi e spiacevoli sorprese nel caso in cui la convivenza dovesse finire.

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